Comune di Casalserugo

Convivenza di fatto

Informazioni generali

La legge 20/05/2016, nr. 76, ha istituito la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni coabitanti, che dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e che abbiano la volontà di rendersi reciproca assistenza morale e materiale.

Come si costituisce la convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione di costituzione (con allegata copia fronte-retro della carta d'identità di entrambi i richiedenti).
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione alla rimanente documentazione prevista. 

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta da entrambi e presentata con una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • consegna diretta allo sportello ufficio Servizi Demografici anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
  • inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Casalserugo – Settore Servizi Demografici - piazza Aldo Moro n. 1, 35020 Casalserugo (PD)
  • inviato per via telematica a anagrafe@comune.casalserugo.pd.it (posta elettronica semplice) oppure a casalserugo.pd@cert.ip-veneto.net (posta elettronica certificata), in presenza di una delle seguenti condizioni di validità della comunicazione:
    • a) la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • b) l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
    • c) la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
    • d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei seguenti casi:

  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico, come stabilito dall'art. 4 del DPR 30/05/1989, nr. 223.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime modalità (tra loro alternative) previste per la costituzione della convivenza di fatto, trasmettendo l'apposita dichiarazione di cessazione.

Tempi
  • La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti.
  • Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato.
Costi
gratuito
 
Orari di apertura
  • martedì e giovedì: 15.00 – 17.30 (solo su appuntamento tramite la funzione mycalendar)
  • dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 (senza appuntamento)
Contatti
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