Comune di Casalserugo

Accesso a documenti, generalizzato o civico

Informazioni generali
Accesso documentale (artt. 22 e seguenti L. 241/90)

Per diritto di accesso documentale si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situzione giuridicametne tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Nei limiti di legge, il diritto di accesso è comunque garantito per quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali possono presentare una motivata opposizione.
Nei casi previsti dalla disciplina normativa di riferimento il diritto di accesso può essere escluso o differito.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Accesso civico (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013)
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico rimane quindi circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

Per questa ipotesi la richiesta di accesso è rivolta al Responsabile per la Trasparenza.

Accesso generalizzato (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà conoscitiva che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Tempi
  • Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Indicatore di Qualità: entro 15 giorni dall'istanza
  • Nel caso l’Ufficio valuti, sulla base della legislazione in vigore, che non è possibile soddisfare la richiesta, invia comunicazione di diniego motivata entro 30 giorni dalla richiesta.
Orari di apertura
  • martedì e giovedì: 15.00 – 17.30 (solo su appuntamento tramite la funzione mycalendar)
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 (senza appuntamento)
Contatti
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