Comune di Casalserugo

DAT- disposizione anticipata di trattamento

Informazioni generali
La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, definita disponente, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Secondo il principio sancito dall’art. 1, comma 1, di detta legge, per il quale “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

Come esprimere le DAT

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 219/2017, il disponente esprime le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, mediante una delle seguenti modalità:

1) per atto pubblico redatto presso un notaio;
2) per scrittura privata autenticata presso un notaio;
3) per scrittura privata semplice.

Nelle DAT il disponente ha la facoltà di indicare anche una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta, in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia le volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Il Comune non può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa amministrazione.

Dove si consegnano le DAT

Le DAT redatte per scrittura privata semplice possono essere consegnate personalmente presso:

  • presso l'ufficio servizi Demografici del comune di residenza compilando il modulo richiesta registrazione DAT (allegando copia fronte-retro della carta d'identità del richiedente e del fiduciario)
  • presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato  la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. (art. 4, comma 7)

Il disponente provvede alla consegna compilando il modulo di richiesta al quale allega la scrittura privata semplice sottoscritta dallo stesso e dall’eventuale fiduciario se nominato. Dovrà essere allegato al modulo la fotocopia della carta d'identità del disponente e del fiduciario.

Indicazioni utili sulle DAT

1) Le DAT sono conservate in luogo protetto dal settore Servizi Demografici – ufficio Stato Civile -, del Comune di Casalserugo
2) Il Comune ha il solo compito di riceverle, registrarle, di conservarle, di comunicarle ai soggetti previsti dalla normativa, nei tempi e modi previsti dalla legge. Eventuali informazioni sulla compilazione delle DAT vanno richieste al proprio medico di famiglia.
3) Le DAT possono essere rinnovate (nell'ipotesi in cui il disponente abbia indicato una scadenza temporale per la conferma e/o il rinnovo), modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
4) Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che sarà comunicato al disponente.
5) L’incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
6) Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta.

A seguito di espresso consenso la DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute.

Tempi
Registrazione e rilascio ricevuta immediati allo sportello
 
Costi
gratuito
 
Orari di apertura
  • martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 (solo su appuntamento tramite la funzione Mycalendar)
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 (senza appuntamento)
Contatti
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